La confusione presente nel mondo della nutrizione per individuare le figure professionali che legalmente possono occuparsene è ancora ampiamente diffusa: con questo articolo vorrei provare a fare un po' di chiarezza.
DISCLAIMER: con il termine nutrizionista si indicano tutte quelle persone che operano nell’ambito dell’alimentazione, della dietetica e della nutrizione. All'Università continuavano a ripeterci che "ogni dietista è un nutrizionista, ma non tutti i nutrizionisti sono dietisti". In Italia, le tre figure a cui fare riferimento sono quella del medico nutrizionista, del dietista nutrizionista e del biologo nutrizionista.
Il* medic* nutrizionista o dietologo è un* professionista che ha conseguito una laurea in Medicina e Chirurgia per poi specializzarsi in Scienze dell’Alimentazione (la scuola di specializzazione ha una durata di 4 anni). Essendo medica, questa figura può prescrivere terapie farmacologiche, terapie dietetiche e fare diagnosi; spesso si appoggia alle altre figure professionali per l’elaborazione delle terapie nutrizionali prescritte.
Il* biolog* può esercitare l’attività di nutrizionista previa iscrizione all’albo dei Biologi (sez. A). Il possesso del diploma universitario in Scienza dell’Alimentazione (2 anni), di Master e corsi di formazione costituiscono ulteriori titoli curriculari che permettono l’accesso anche ai concorsi per il SSN (Sistema Sanitario Nazionale). Ovviamente, la professionalità specifica può essere acquisita solo dopo un percorso orientato all’approfondimento della materia. Per saperne di più, clicca qui.
Il* dietista è un professionista sanitario in possesso del titolo abilitante, il cui profilo professionale (D.M. 744/1994) ne traccia in modo accurato le competenze, delineando il confine e le differenze con quelle mediche e di altri operatori sanitari. Per esercitare la professione è necessaria l’iscrizione all’ordine TSRM-PSTRP (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione) dopo il superamento dell'Esame di Stato. In seguito, trovi un breve approfondimento sulla figura del* dietista.
Per la salute e il benessere
Il* dietista può aiutare a trovare e attuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze alimentari e nutrizionali. In ambito clinico, può elaborare piani dietetici (su prescrizione medica) personalizzati per le esigenze dei pazienti, monitorandoli costantemente e adeguando il trattamento in base all’andamento clinico. Ha un ruolo fondamentale nel trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare (DCA), in cui agisce in sinergia con le altre figure professionali elaborando il piano alimentare terapeutico-riabilitativo e accompagnando i pazienti lungo il percorso di guarigione.
A servizio della comunità
Il* dietista può occuparsi della qualità dei servizi di ristorazione collettiva. In particolare:
– elabora menù nutrizionalmente adeguati per le mense scolastiche, aziendali, di comunità, negli ospedali e nelle cliniche;
– collabora con i servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende Sanitarie per la tutela dell’aspetto igienico-sanitario.
Come educatore
Il* dietista diffonde i principi di un'alimentazione di benessere svolgendo attività didattica, educativa e informativa per far prendere coscienza dell’importanza di mangiare in maniera equilibrata. E’ direttamente coinvolto nella promozione della salute pubblica. Il suo contributo è essenziale nella formulazione di politiche che permettano di migliorare lo stato di salute dei cittadini, minimizzando i rischi derivanti da scelte alimentari poco consapevoli.
(adattato da ANDID, 2008)
Per diventare dietista
Laurea triennale di 1° livello in Dietistica, accessibile dopo il diploma di scuola superiore.
Accesso a numero chiuso (variabile) tramite test di ingresso nazionale con domande a risposta multipla su argomenti di biologia, chimica, cultura generale, fisica, logica e matematica.
Il corso è di tipo teorico-pratico, con obbligo di frequenza.
L’esame finale ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione.
Dal 1° luglio 2018 l’iscrizione all’Albo è elemento indispensabile per esercitare la professione.
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